Istituto - Consiglio d'Istituto

 CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

 Il Consiglio d’Istituto

Cos'è

Il Consiglio d’Istituto è l’organo collegiale di governo dell’istituzione scolastica. Come tale esercita la funzione di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; elabora e adotta gli indirizzi generali (criteri) e determina le forme di autofinanziamento della scuola, mentre la gestione dell’istituzione e le relative responsabilità fanno capo al dirigente scolastico.

Composizione

Il Consiglio d’Istituto del II I. C. di Padova è costituito da 17 membri: il dirigente scolastico; 8 docenti; 8 genitori (tra i quali viene eletto il presidente). Dura in carica 3 anni, con esclusione della componente studentesca che si rinnova ogni anno.

Compiti

L’esercizio della funzione di indirizzo del Consiglio trova la sua massima espressione attraverso l’approvazione del programma annuale proposto dalla giunta esecutiva (bilancio di previsione); l’adozione del Regolamento interno; l’adozione del Piano dell’Offerta formativa (POF); l’individuazione dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola.

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001 e sono i seguenti:

- Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento.

- Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

- Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno.

- Approva le modifiche al programma annuale.

- Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti.

- Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1).

- Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni.

- Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001.

- Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2).

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento d'istituto;

- criteri generali per la programmazione educativa;

- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;

- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;

- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;

- esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;

- esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;

- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;

- delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.);

- delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);  si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;

- sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico provinciale.

 

La giunta esecutiva

Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al Consiglio d’Istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento.

Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente e due genitori, individuati dal consiglio d’istituto tra i suoi componenti.

 

Allegati

Consiglio d'Istituto aa.ss. 2022-2025.pdf